Nel precedente intervento abbiamo visto come, in presenza di bassi livelli di probabilità di default (PD) e di loss given default (LGD), la rilevanza delle garanzie personali e reali rilasciabili dal richiedente divenga meno determinante, per la banca, al fine della concessione del prestito.
Qualcuno si domanderà: ma è possibile che la banca rinunci completamente alla tutela dei finanziamenti da erogare? Certo che no!
Quando il potere contrattuale del richiedente è tale da non doversi necessariamente tradurre nel rilascio di garanzie reali o personali, le tutele per la banca assumono forme alternative: a tal riguardo, vale la pena di soffermarsi sui covenants.
I covenants sono specifiche clausole, introdotte nei contratti di finanziamento a medio lungo termine, in base a cui l’istituto erogante può, nel caso di mancata osservanza da parte del richiedente, rivedere le condizioni praticate (ad esempio: i tassi) o, in casi estremi, arrivare alla revoca del finanziamento.
Essi possono essere di due tipi:
• covenants non finanziari
• covenants finanziari
I covenants non finanziari si riferiscono, solitamente, a impegni di tipo giuridico che l’azienda finanziata deve prendere nei confronti della banca e mantenere per tutta la durata del prestito, quali, ad esempio, il divieto per i soci di alienazione delle quote o azioni, il divieto di distribuzione di dividendi, il divieto di rilascio di garanzie reali o personali ad altri finanziatori.
I covenants finanziari si concretizzano, invece, nel rispetto da parte del soggetto finanziato di specifici indici di bilancio, variabili da banca a banca, ma solitamente riconducibili a quozienti o margini inerenti:
• alla relazione tra fonti e impieghi di capitale (ad es. margine di struttura, rapporto tra indebitamento e patrimonio netto),
• alla relazione tra indebitamento e redditività (ad es. rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA)
• alla relazione tra indebitamento e capacità di generare liquidità (ad es. rapporto tra posizione finanziaria netta e cash flow).
Il rispetto dei covenants finanziari da parte del richiedente consente alla banca di assicurarsi il rientro di capitale e interessi del prestito, senza fare ricorso alla richiesta di garanzie reali o personali, mediante politiche virtuose di gestione aziendale, preconcordate con il cliente in un’ottica vantaggiosa per entrambe le parti del contratto (approccio “win – win”).
In tal modo, infatti, anche l’azienda finanziata riesce a ottenere condizioni più favorevoli da parte della banca (il cosiddetto pricing del prestito) in quanto la politica di compliance sui covenants finanziari consente di dare luogo alla stabilizzazione di livelli di rating favorevoli per il cliente e tranquillizzanti per la banca.
In generale, i covenants finanziari vengono adottati con riferimento a erogazioni di importo rilevante e sovente vengono concordati in seguito alla presentazione di un business plan; in questi casi, la banca richiede che le condizioni economiche e finanziarie attestate nella simulazione dell’investimento presentata dal richiedente vengano mantenute per tutta la durata del prestito.
Da quanto fin qui esposto emerge, ancora una volta, la centralità che l’informativa finanziaria di bilancio e, in generale, di natura contabile riveste nell’ambito del rapporto banca – impresa: è evidente, infatti, che le garanzie basate sui covenants finanziari mal si conciliano con un’informativa scarna ed opaca. È invece necessario fornire alla banca il maggior numero di informazioni possibili per consentirle di controllare il rispetto dei covenants finanziari.
Di conseguenza, i professionisti contabili interni ed esterni all’azienda, oltre a dover possedere un’adeguata cultura finanziaria, saranno chiamati periodicamente ad elaborare bilanci infrannuali corredati da tutte le necessarie informazioni di dettaglio.
Dott. Rhodio salve,
Letto con molto interesse il vs. articolo sui covenant che le banche possono prevedere in alternative alle garanzie quando soggetti stipulano un qualsiasi contratto di finanziamento. Si riferisci ai pacchetti finanziamento propri della banca oppure anche ai finanziamenti proposti da Invitalia o da altri Enti che finanziano in sinergia con gli istituti bancari?
e questi covenants possono essere richiesti anche da PMI in modo espresso?
Salve, il riferimento è ai covenants richiesti dalla banca; di solito è quest’ultima a richiederle, mi stubirebbe se a farlo fosse l’impresa, comunque mai dire mai…
Grazie