Gli indicatori di allerta della crisi d’impresa (parte terza)

“Money shortage concept”, by Marco Verch

Nei precedenti contributi abbiamo analizzato gli indici di allerta elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per le imprese “in continuità”; tuttavia, la lettura dell’art. 13 del D. Lgs. 14/2019, al secondo comma, ci pone di fronte al fatto che il CNDCEC è chiamato ad elaborare indici specifici con riferimento:

  • alle start-up innovative
  • alle PMI innovative
  • alle società in liquidazione
  • alle imprese costituite da meno di due anni.

Andiamo ad esaminarli.

Imprese costituite da meno di due anni: in tal caso, l’unico indice che rileva è il solo patrimonio netto negativo. Il documento CNDCEC nulla aggiunge né specifica sulle motivazioni di detta scelta; proviamo a fornire un’interpretazione. A parere di chi scrive, entro i primi due anni di attività di certo non è ragionevole ipotizzare che la società raggiunga il break even point; si pensi che un colosso come Amazon lo ha raggiunto solo al sesto anno dalla sua costituzione. Al contrario, però, se entro i primi due anni di attività le perdite “si mangiano” l’intero patrimonio, le cose sono due: o la società è sottocapitalizzata oppure il business non è redditizio. In entrambi i casi vi sono fondati motivi per allertarsi e porre in essere gli opportuni correttivi.

Diverso è il caso in cui l’impresa o la società neo costituita sia succeduta o sia subentrata ad altra nella conduzione o nella titolarità dell’azienda; in tali circostanze si applicano gli indici generali (patrimonio netto, DSCR, indici di settore). Il documento CNDCEC specifica che si tratta, ad esempio, dei seguenti casi:

• società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di una operazione di scissione;

• società incorporanti in una operazione di fusione o risultanti dalla fusione;

• società conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale;

• imprese acquirenti un complesso od un ramo aziendale già esistente;

• imprese che conducono in affitto un complesso o un ramo aziendale già esistente.

Va da sé che queste imprese costituiscono mera continuazione di un’attività già avviata e, pertanto, non vi è motivo per trattarle in maniera più favorevole.

Imprese in liquidazione: non è di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo, che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro liquidazione.

Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l’attività, l’indice rilevante della crisi è invece rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo della società; la pratica professionale ci insegna che, qualora dovesse verificarsi la suddetta ipotesi, la fase di liquidazione altro non è che l’anticamera del fallimento, in quanto prima o poi si arriverà al punto in cui con l’attivo realizzato o realizzabile non sarà più possibile pagare i debiti. Da qui i motivi della peculiarità dell’indice prescelto.

Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1 (a tal proposito, sorge una domanda: fatta eccezione per le grandi imprese in crisi, nelle piccole e micro imprese in fase di liquidazione c’è davvero qualcuno disposto a farsi carico di un calcolo complesso come quello del DSCR?)

Start – up e PMI innovative: a causa dell’elevato tasso di insuccesso connaturato al profilo di rischio che caratterizza queste imprese, non possono essere utilizzati gli indici generali.

La capacità di ottenere risorse finanziarie, per queste imprese, è legata agli apporti di soci, obbligazionisti, banche e intermediari finanziari che, unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici, consentono di proseguire nello studio e nello sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale. La disamina del documento CNDCEC, riguardo la presente fattispecie, è particolarmente illuminante:

“L’indice di crisi risiede dunque, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell’attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. Per la misurazione dell’indice si ricorre pertanto al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell’attività di studio e sviluppo del progetto. L’assenza di ricavi ed i risultati economici negativi, di converso, non hanno rilevanza determinante al fine di individuare lo stato di crisi. Il fatto che la natura innovativa dell’impresa dipenda dalla dichiarazione della parte comporta comunque la necessità di una valutazione della sussistenza dei requisiti da parte degli organi di controllo”.

Cooperative e consorzi: dalla lettura del documento CNDCEC si evince che per dette tipologie societarie si applicano gli indici generali con adeguate correzioni che tengano conto della specificità di dette imprese e precisamente:

Per le cooperative, in relazione al prestito sociale, il calcolo dell’indice DSCR a 6 mesi tiene conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata sulle evidenze storiche delle relative movimentazioni non precedenti a tre anni.

Per le cooperative, in presenza di prestito sociale, l’indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al co. 3 dell’art. 13 per tenere conto della incidenza di richieste di rimborso dei prestiti soci sulla base delle evidenze storiche non precedenti a tre anni.

Sempre per le cooperative, nel calcolo dell’“indice di liquidità”, la voce relativa al “passivo a breve termine”, in relazione al prestito sociale, deve tener conto delle precisazioni e delle valutazioni effettuate con riferimento al calcolo del DSCR e dell’indice di adeguatezza patrimoniale.

Per le cooperative agricole di conferimento, per le cooperative edilizie di abitazione, per i consorzi e le società consortili, inclusi i consorzi cooperativi, l’indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere modificato sulla base di quanto previsto al co. 3 dell’art. 13, tenendo conto dei debiti vs soci riferiti allo scambio mutualistico.

Considerazioni finali: attesa la complessità della metodologia di calcolo del DSCR, è facilmente prevedibile che la maggioranza delle imprese (soprattutto piccole e micro) farà riferimento agli indici di settore.

È evidente, infatti, che il calcolo del DSCR sarà appannaggio di quelle imprese che hanno implementato un adeguato sistema di budget di tesoreria; l’esperienza insegna che detti sistemi di rilevazione contabile si riscontrano solo in imprese con un’adeguata organizzazione interna, articolata per funzioni, tra le quali spicca quella di finanza e controllo di gestione.

Le imprese di minori dimensioni faranno prevedibilmente ricorso al Commercialista, che sarà chiamato a una rideterminazione dei tempi e delle modalità di aggiornamento della contabilità per il successivo calcolo degli indici di settore. Ricordiamo infatti che l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è considerata tempestiva se egli propone l’istanza di composizione presso l’OCRI oltre il termine di tre mesi dal superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltretre mesi, degli indici in discussione (articolo 24, comma 1 lettera c, del D. Lgs 14/2019).

In questo, indubbiamente, un notevole aiuto deriva dalla fatturazione elettronica, che mette a disposizione quasi in tempo reale i dati relativi agli acquisti e alle vendite; andrà invece regolamentato il rapporto tra il cliente e il professionista per quanto riguarda i tempi di consegna della documentazione residuale (ad esempio estratti conto bancari) al fine di mettere in condizione il professionista di redigere tempestivamente gli indici ed esonerarlo da eventuali responsabilità; inoltre la regolamentazione dovrà riguardare tutti quegli elementi che sfuggono al controllo del Commercialista, primo fra tutti l’inventario delle rimanenze di magazzino, soprattutto con riferimento ai dati infrannuali.

Vero è, tuttavia, che per il professionista si aprono nuove prospettive: infatti, nel mandato rilasciato dal cliente andrà necessariamente inclusa, oltre alla tenuta della contabilità e all’esecuzione degli adempimenti fiscali, la predisposizione dei report informativi per quanto riguarda gli indicatori di allerta della crisi, che andranno così ad arricchire il paniere dei servizi offerti dal Commercialista.

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