Business judgement rule e adeguati assetti art. 2086 c.c.

Foto di Scott Webb dal sito Pexels.com

Iniziamo questo articolo con una considerazione: per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di gestione aziendale vige il principio di insindacabilità delle decisioni assunte da parte degli amministratori di società, secondo il quale esse non possono essere contestate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dagli organi giurisdizionali e ciò anche nel caso in cui le medesime decisioni si siano poi rivelate non proficue economicamente.

Questo principio, noto come business judgement rule, trova tuttavia un limite: in caso di contestazioni, il Giudice investito del caso deve verificare che l’amministratore non abbia omesso di assumere tutte le informazioni ed effettuare tutti i controlli necessari prima di prendere le proprie decisioni e che abbia adottato almeno le cautele essenziali richieste; deve inoltre verificare che le decisioni successivamente prese siano congrue rispetto alle informazioni da assumere, ai controlli da effettuare e alle cautele  da adottare.

Domanda: la violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di predisposizione degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili previsti dall’art. 2086 del C.C e dall’art. 3 del CCII, fa venir meno la business judgement rule, ossia l’insindacabilità davanti al Giudice delle decisioni assunte dagli amministratori?

La risposta è ovviamente affermativa: la predisposizione degli adeguati assetti integra il sistema di cautele minime per evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che la preannunciano e di assumere le iniziative opportune.

 Sul punto, è intervenuto di recente anche il Tribunale di Catanzaro (tramite la sezione specializzata in materia di impresa), che con il provvedimento del 6 febbraio 2024 ha disposto la sostituzione dell’amministratore di una S.r.l. per omessa predisposizione degli adeguati assetti. Tuttavia, rispetto alle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia, la portata innovativa del citato provvedimento riguarda il fatto che, per la prima volta, vengono descritti in una pronuncia giurisprudenziale gli elementi che compongono l’adeguato assetto (peraltro a titolo meramente esemplificativo), ossia:

• l’esistenza di un organigramma aggiornato;

• l’esistenza di un mansionario;

• l’esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali (è evidente il richiamo al modello di organizzazione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001);

• l’adozione di un budget e di strumenti di natura previsionale;

• la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale;

• la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio;

• la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.

Sottolinea inoltre il Tribunale di Catanzaro che la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società NON si trova in stato di crisi, anche perché proprio in tale fase essa ha ancora le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative. Morale della storia: il tempo di “mettere la testa sotto la sabbia” è terminato, gli adeguati assetti sono oramai una necessità imprescindibile per ogni impresa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto